









Collegio Regionale Guide Alpine
e Accompagnatori di Media Montagna
Regione Abruzzo
Normativa di riferimento:
Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Ordinamento della professione di Guida Alpina e
Accompagnatori di Media Montagna
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1. La 
presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale 
in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi 
della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 2
Oggetto della professione di guida alpina
1. E’ 
guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non 
continuativo, le seguenti attività:
2.
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in 
escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci – alpinistiche o in escursioni 
sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche con esclusione 
delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su 
qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, 
fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, 
e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature 
alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio 
professionale e scritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito 
dall’articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.
4. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove 
è consentita l’attività dei maestri di sci.
Art. 3
Gradi della professione
1. La 
professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina – maestro di alpinismo.
2. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo 2 con 
esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi 
regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di 
cui sopra non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da 
una guida alpina – maestro di alpinismo.
3. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche 
alpinistiche e sci – alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o 
di sci – alpinismo.
4. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro di 
alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito 
l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida. In 
mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo professionale di cui 
all’articolo 4.
Art. 4
Albo professionale delle guide alpine
1. 
L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di 
aspirante guida e di guida alpina – maestro di alpinismo, è subordinato 
all’iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, 
sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide 
di cui all’articolo 13.
2. L’iscrizione va fatta nell’albo della regione nel cui territorio si intende 
esercitare la professione. E’ ammessa, nel caso la guida alpina o l’aspirante 
guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più 
regioni, l’iscrizione in più di un albo, sempre ché sussistano i requisiti 
previsti dall’articolo 5.
3. L’iscrizione all’albo professionale delle guide alpine – maestri di alpinismo 
o degli aspiranti guida di una regione abilitata all’esercizio della professione 
in tutto il territorio nazionale.
4. L’esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure 
professionali corrispondenti, provenienti dall’estero con i loro clienti, in 
possesso di abilitazione tecnica secondo l’ordinamento del Paese di provenienza, 
purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato 
all’iscrizione nell’albo.
5. E’ considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto 
previsto dai commi 2 e 4, l’attività svolta dalla guida alpina – maestro di 
alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel 
territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie 
prestazioni ai clienti.
Art. 5
Condizioni per l’iscrizione all’albo
1. 
Possono ottenere l’iscrizione negli albi delle guide alpine – maestri di 
alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa 
abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica 
europea;
b) età minima di 21 anni per le guide alpine – maestri di alpinismo, di 18 anni 
per gli aspiranti guida;
c) idoneità psico – fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità 
sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma si scuola media inferiore;
e) non avere subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici 
uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della 
pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.
Art. 6
Trasferimento e aggregazione temporanea
1. E’ 
ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina – maestro di alpinismo e 
dell’aspirante guida, iscritti nell’albo di una regione, all’albo corrispondente 
di un’altra regione.
2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l’albo nel 
quale è richiesta l’iscrizione, a condizione che l’interessato abbia la propria 
residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione 
medesima.
3. La guida alpina – maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi 
determinati, della durata massima di sei mesi, l’attività di insegnamento in 
scuole di alpinismo o di sci – alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui 
albi è iscritta può chiedere l’aggregazione temporanea ai relativi albi, 
conservando l’iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.
4. L’aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. 
L’aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di 
aspiranti guida.
Art. 7
Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina
1. 
L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione, come guida alpina – 
maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza 
degli appositi corsi teorico – pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, 
dal rispettivo collegio regionale delle guide.
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l’organizzazione dei corsi al 
collegio nazionale delle guide, di cui all’articolo 15, ovvero al collegio 
regionale delle guide di un’altra regione.
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva 
regione che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione nel relativo albo e che, 
nel caso dei corsi per guide alpine – maestri di alpinismo, abbiano 
effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due 
anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate, dal direttivo del collegio delle 
guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie 
insegnate nei corsi e di guide alpine – maestri di alpinismo in possesso del 
diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida 
alpina – maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un 
componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell’ambito di 
una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal 
direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del 
turismo e dello spettacolo.
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a 
guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano che abbiano conseguito il 
diploma di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo, rilasciato a 
seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale 
delle guide.
9. Le spese relative all’organizzazione dei corsi di cui al presente articolo 
sono a carico delle rispettive regioni nell’ambito dei programmi regionali 
relativi alla formazione professionale.
Art. 8
Validità dell’iscrizione all’albo
1. 
L’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo 
accertamento della idoneità psico – fisica ai sensi della lettera c) 
dell’articolo 5.
2. Il rinnovo è altresì subordinato all’adempimento degli obblighi di 
aggiornamento professionale di cui all’articolo 9.
Art. 9
Aggiornamento professionale
1. Le 
guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a 
frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento 
organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi 
sono iscritti.
2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo 
del collegio regionale delle guide.
3. Le guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di 
istruttore di cui al comma 8 dell’articolo 7, sono esonerate dall’obbligo di 
frequentare il corso di aggiornamento.
4. L’aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l’esame di 
abilitazione per guide alpine – maestri di alpinismo è esonerato dall’obbligo di 
frequentare il corso di aggiornamento.
Art. 10
Specializzazioni
1. Le 
guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, 
mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio 
nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti 
specializzazioni:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio 
nazionale delle guide.
2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del 
collegio nazionale delle guide.
3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di 
cui al decimo comma dell’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette 
all’esercizio di tale professione anche le guide alpine – maestri di alpinismo e 
gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e 
abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti 
dalla medesima legge regionale.
Art. 11
Doveri della guida alpina
1. Le 
guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi 
professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e 
correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti 
negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo 
per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera 
individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con 
il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L’esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo e di 
aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con 
l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo.
Art. 12
Tariffe professionali
1. Le 
tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine – maestri di 
alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità 
della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel 
rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle 
guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
Art. 13
Collegi regionali delle guide
1. In 
ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno 
della professione, il collegio regionale delle guide alpine – maestri di 
alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine – maestri di 
alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le 
guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato 
l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L’assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato in modi stabiliti dalla legge 
regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e 
per almeno tre quarti fra le guide alpine – maestri di alpinismo iscritte nel 
relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli 
iscritti nell’albo delle guide alpine – maestri di alpinismo componenti il 
direttivo medesimo.
6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta all’anno in occasione 
dell’approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo 
ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne 
faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende 
all’organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente 
autorità della regione.
Art. 14
Funzioni dei collegi regionali
1. 
Spetta all’assemblea del collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal 
direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un 
terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali 
nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole 
della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari 
previste dall’articolo 17;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di 
altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su 
tutte le questioni che cinvolgono l’ordinamento e la disciplina della 
professione, nonché l’attività delle guide;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base 
di apposite convenzioni, ai fine del tracciamento e del mantenimento di sentieri 
e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, 
delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo 
montano;
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli 
articoli 7 e 9;
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente 
montano e della pratica dell’alpinismo;
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle 
leggi regionali.
Art. 15
Collegio nazionale delle guide
1. E’ 
istituito il collegio nazionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e 
degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i 
collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto 
speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in 
materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di 
altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine – maestri di alpinismo 
e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre 
quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine – maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due 
terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior 
numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine – maestri 
di alpinismo di cui al comma 2.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta 
altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni 
medesime.
5. Fanno parte di diritto il presidente generale del Club alpino italiano e il 
presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle 
commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell’articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel 
proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli 
albi delle guide alpine – maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministero 
del turismo e dello spettacolo.
Art. 16
Funzioni del collegio nazionale
1. 
Spetta al collegio nazionale delle guide:
a) elaborare le norme della deontologia professionale;
b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi 
regionali;
c) coordinare l’attività dei collegi regionali delle guide alpine;
d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al 
comma 7 dell’articolo 7;
e) organizzare i corsi per l’abilitazione tecnica all’esercizio della 
professione nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 7;
f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di 
istruttore per guide alpine – maestri di alpinismo di cui al comma 8 
dell’articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui 
all’articolo 10;
g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di 
altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti 
l’ordinamento della professione;
i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi 
professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di 
sua competenza.
Art. 17
Sanzioni disciplinari e ricorsi
1. Le 
guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi 
professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della 
deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono 
passabili dalle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio 
regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; 
contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al 
direttivo del collegio nazionale. La promozione del ricorso sospende, fino alla 
decisione, l’esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza 
assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia 
disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono 
impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
Art. 18
Esercizio abusivo della professione
1. 
L’esercizio abusivo della professione di cui all’articolo 2 è punito ai sensi 
dell’articolo 348 del codice penale.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai 
sensi del comma 5 dell’articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo 
è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell’articolo 6, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione.
3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente 
per territorio.
Art. 19
Scuole di alpinismo
1. 
Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci – alpinismo per 
l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell’articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci – alpinismo devono essere autorizzate dalla 
regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina – 
maestro di alpinismo iscritta nell’albo della regione medesima.
3. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci – alpinismo 
deve essere svolta da guide alpine – maestri di alpinismo o anche da aspiranti 
guida – purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine – 
maestri di alpinismo – iscritti nell’albo della regione competente per 
territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell’articolo 6.
Art. 20
Scuole e istruttori del C.A.I.
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) e e) dell’articolo 2 della 
legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall’articolo 2 della legge 24 
dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di 
addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci – 
alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la 
formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non 
professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai 
regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività 
didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate 
“scuole di alpinismo” o “di sci – alpinismo” e i relativi istruttori non possono 
ricevere compensi a nessun titolo.
Art. 21
Accompagnatori di media montagna
1. Le regioni possono prevedere la formazione e l’abilitazione di accompagnatori 
di media montagna.
2. L’accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata 
le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell’articolo 2, con esclusione 
delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei territori innevati e di quelli che 
richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi, e 
illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano 
percorso.
3. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere 
le attività di cui al presente articolo.
Art. 22
Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell’accompagnatore di 
media montagna, l’esercizio di tale attività è subordinato all’iscrizione in 
apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle 
guide.
2. L’iscrizione abilita all’esercizio della professione limitatamente al 
territorio della regione.
3. L’accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più 
regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa 
abilitazione tecnica.
4. L’iscrizione nell’elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che 
siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di 
cui all’articolo 5.
5. L’abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi 
teorico – pratici organizzati, d’intesa con la regione, dai collegi regionali 
delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare 
l’idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l’attività.
6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l’età minima di 18 anni.
7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono 
stabiliti, d’intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.
8. Nelle regioni che prevedono la figura dell’accompagnatore di media montagna, 
gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale 
delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea del collegio 
regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la 
composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un 
proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del 
collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del 
collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o 
figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale 
e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di 
ordinamento delle professioni alpine.
9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste 
dai comma 1 e 3 dell’articolo 11, nonché degli articoli 12 e 17, intendendosi 
sostituito l’elenco speciale all’albo professionale.
Art. 23
Guide 
vulcanologiche
1. L’attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in 
ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine 
– maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai 
sensi del comma 1 dell’articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, 
ghiacciai, terreni innevati o richieda comunque, per la progressione, l’uso di 
corda, piccozza e ramponi.
2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide 
vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi 
regionali.
Art. 24
Norme 
transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto 
negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, 
tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati 
all’esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna 
regione, nonché le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che 
abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3, gli aspiranti guida 
che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano 
compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono 
restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina – maestro di 
alpinismo.
3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal 
presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono 
indette dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 25
Regioni a statuto speciale
1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi 
sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province 
autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento 
della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le 
prove d’esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per 
l’abilitazione tecnica dell’esercizio della professione di guida alpina – 
maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, 
ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i 
criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell’articolo 7.
Art. 26
Modifica di norme
1. La lettera f) dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come 
sostituto dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è sostituita 
dalla legge seguente:
“f) all’organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di 
preparazione professionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 17 maggio 
1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per 
esperti, e rilevatori del servizio valanghe;”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 gennaio 1989
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 
2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni 
di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il 
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’articolo 1, comma 1:
La legge n. 217/1983 reca: “Legge quadro per il turismo e interventi per il 
potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”.
Nota all’articolo 10, comma 3:
Il testo dell’art. 11 della legge n. 217/1983 è il seguente:
“Art. 11 (Attività professionali). – Le regioni accertano i requisiti per 
l’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, 
accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, 
istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o 
portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra 
professione attinente al turismo.
E’ guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di 
persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, 
illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e 
naturali.
E’ interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di 
traduzione nell’assistenza a turisti stranieri.
E’ accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone 
singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o 
all’estero, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico 
sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale 
individuato dal presente articolo.
E’ organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella 
organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
E’ istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone o gruppi di 
persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
E’ maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di 
persone la pratica dello sci.
E’ guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di 
persone in scalate o gite in alta montagna.
E’ aspirante guida o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole 
persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo 
grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a 
guida alpina.
E’ guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi 
di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
E’ animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi 
di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre 
all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita 
delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze 
naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere 
esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di 
geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti 
e sull’organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e 
speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpinismo, adeguate capacità 
professionali in sede tecnico – operativa accertate alla stregua dei criteri 
didattici elaborati per vari gradi di professionalità dai componenti enti ed 
associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due 
lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a 
carattere nazionale ed internazionale.
Per l’esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi 
membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l’attività non professionale 
di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci 
ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui 
all’articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero”.
Note agli articoli 20, comma 1, e 26, comma 1:
- Il testo vigente dell’art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club 
alpino italiano), come sostituito dall’art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove 
disposizioni sul Club alpino italiano), e da ultimo modificato dalla presente 
legge, è il seguente:
“Art. 2. – Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di 
altri, nell’ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi 
stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e 
dei bivacchi d’alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole 
sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere 
alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di 
iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività 
alpinistiche, sci – alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, 
naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di 
cui alla lettera d);
f) all’organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di 
preparazione professionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 17 maggio 
1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per 
esperti e rilevatori del servizio valanghe;
g) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la 
prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, 
escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei 
pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di 
ogni aspetto dell’ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla 
valorizzazione dell’ambiente montano nazionale”.
- Per il testo dell’art. 11 della legge n. 217/1983 vedi precedente nota 
all’art. 10, comma 3.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1989):
Presentato dall’on. BASSANINI ed altri il 30 novembre 1987.
Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede legislativa, il 17 maggio 1988, 
con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e X.
Esaminato dalla VII commissione l’8 giugno 1988 e approvato il 30 giugno 1988.
Senato della Repubblica (atto n. 1196):
Assegnato alla 7° commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 
luglio 1988, con pareri delle commissioni 1°, 2°, 5°, 10° e 13°.
Esaminato alla 7° commissione il 19 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, 
il 26 ottobre 1988.
Camera dei deputati (atto n. 1989 – B):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 novembre 
1988, con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato alla VII commissione e approvato il 14 dicembre 1988.
Collegio Regionale delle Guide Alpine della Regione Abruzzo
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